semplificazione di adempimenti tributari


 

Not. Gaetano Petrelli

 

Con D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 (in G.U. n. 292 del 17.12.2001), in vigore dal 1° gennaio 2002, sono state dettate disposizioni di semplificazione e razionalizzazione di adempimenti fiscali. In particolare:

- e’ stata posta una nuova disciplina dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed ai fini Irap (artt. 2 e 3), e dei termini di versamento delle imposte dirette e relativi acconti e saldi (art. 17);

- e’ stato abolito, a partire dal 2002, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA (art. 11). L’ultima dichiarazione periodica da presentarsi sara’ quindi quella relativa al mese di dicembre 2001;

- e’ ora prevista, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, l’obbligo di comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente, in conformita’ a modello ministeriale da approvarsi (art. 9);

- e’ stato soppresso, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l’obbligo di annotazione sui registri IVA delle liquidazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (art. 11);

- sono state previste semplificazioni per i versamenti IVA per i contribuenti minori (volume di affari inferiore a 600 milioni per imprese di servizi e professionisti, ed inferiore ad un miliardo per le altre imprese). E’ inoltre prevista per alcune categorie di contribuenti (tra cui i professionisti in regime di contabilita’ ordinaria) la possibilita’ di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili (a condizione che i relativi elementi risultino dal libro giornale o dal registro cronologico delle movimentazioni finanziarie, ovvero, per quanto concerne i beni ammortizzabili, siano forniti, ordinati in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria) (artt. 11 e seguenti);

- il termine per la consegna dei certificati di ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta e’ stato spostato al mese di marzo dell’anno successivo a quello di pagamento (art. 18).

Con D.M. 17 maggio 2001 n. 281 (in G.U. n. 161 del 13.7.2001) e’ stato consentito ai soggetti residenti all’estero di richiedere il codice fiscale anche per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente, nonche’ di presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico Internet.